Art. 1 –
Denominazione e durata
E’ costituita l’Associazione Piemontese
Spedizionieri Autotrasportatori e Corrieri, denominata A.P.S.A.C.I., tra le
imprese che svolgono la loro attività in Piemonte e Valle d’Aosta, nel settore
dei trasporti, delle spedizioni, del deposito e della logistica, operatori di
trasporti multimodali (MTO), nonché coloro che operano in settori connessi e
ausiliari ai precedenti. L’Associazione
ha carattere apolitico e durata illimitata.
Art. 2
– Sede
L’A.P.S.A.C.I. ha sede in Torino o Provincia
di Torino e può istituire uffici staccati o delegazioni anche altrove.
Art. 3
– Scopi
L’A.P.S.A.C.I. non ha
ad oggetto, neppure in parte, l’esercizio di attività commerciale e non ha
scopo di lucro. Essa si propone la
tutela degli interessi comuni di carattere sindacale, economico, tecnico,
legislativo, fiscale, degli associati. In particolare le
sono attribuiti i seguenti compiti:
a.
tutelare
e rappresentare di fronte ad Autorità, Enti pubblici sindacali e privati, gli
associati e le categorie nelle quali questi vengono raggruppati, limitatamente
ai fini di interesse generale e comune;
b.
svolgere ogni attività necessaria e idonea a
migliorare le conoscenze delle imprese associate, relativamente alle
problematiche di interesse comune del settore;
c.
promuovere
ed attuare la collaborazione fra gli associati e fra le categorie degli stessi;
d. promuovere
la formazione di accordi relativi a rapporti di ogni specie, che comunque
interessano gli associati e le loro
categorie, all'uopo provvedendo anche alla stipulazione di contratti e di
regolamenti, ecc.;
e. dare
impulso di rinnovamento del patrimonio nazionale dei mezzi di trasporto, anche
con intervento presso le fabbriche costruttrici;
f.
svolgere,
se richieste, funzioni conciliative nelle controversie fra associati o fra
questi ed i loro dipendenti;
g.
nominare
rappresentanti di categorie presso tutti quegli uffici, Enti pubblici e
statali, regionali, provinciali, comunali e parastatali, nei quali, tali
rappresentanze fossero richieste;
h. svolgere
ogni attività e compiere ogni operazione anche di carattere patrimoniale e finanziaria,
comunque necessaria al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
i. promuovere
ed attuare la formazione, anche a livello interregionale o nazionale ed
internazionale degli imprenditori e del personale dipendente dalle imprese
associate.
ASSOCIATI E LORO
OBBLIGHI E DIRITTI
Art. 4 – Associati Possono richiedere
l’iscrizione all’A.P.S.A.C.I. tutte le imprese che esercitano l’attività di cui
all’art. 1 del presente Statuto. Possono inoltre far
parte dell’A.P.S.A.C.I. le Associazioni a carattere provinciale o di categoria,
regolarmente costituite e operanti nei settori di cui all’art. 1. Nello statuto
di queste associazioni deve comparire che esse aderiscono all’A.P.S.A.C.I.
L’accettazione di queste associazioni e l’ammontare dei relativi contributi
vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 – Domanda di ammissione
Per far parte
dell’A.P.S.A.C.I., si deve presentare domanda di ammissione su apposito modulo
dell'Associazione, sottoscritto dal legale rappresentante. Il richiedente è
tenuto a presentare una visura camerale aggiornata e ad indicare sul modulo i
seguenti elementi:
·
ragione
sociale o ditta, sede, codice fiscale e/o partita I.V.A.;
·
numero
e tipo dei mezzi di trasporto posseduti;
·
personale
dipendente: dirigenti, impiegati, operai, apprendisti;
·
numero
di iscrizione nell'Elenco Autorizzato Spedizionieri (se tenuti a norma di
legge);
·
numero
di iscrizione Albo Autotrasportatori (se tenuti a norma di legge);
·
certificato
di iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nell’Albo Artigiani.
E’ facoltà dell’Associazione controllare la sussistenza
dei requisiti previsti dalla legge. Inoltre:
·
dichiarazione
di piena conoscenza ed accettazione delle norme statutarie dell'Associazione;
·
altre
notizie richieste dalla domanda di ammissione.
L’ammissione a socio
deve essere sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo dell’A.P.S.A.C.I.
nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda. L’ammissione può
essere respinta dal Consiglio Direttivo, senza l’obbligo di dover fornire, all’azienda
che ha presentato la domanda d’iscrizione, giustificazioni in merito.
Art. 6 – Diritti
Le imprese associate
ed in regola con il pagamento dei contributi associativi possono esercitare i
diritti previsti dal presente Statuto. Gli associati hanno
diritto ad avvalersi di tutti i servizi dell’Associazione nonché di quelli che
discendono dalla sua appartenenza al sistema confederale e di investire lo
stesso, tramite l’Associazione, dei problemi rientranti a vario titolo tra
quelli di categoria.
Art. 7 – Obblighi
La qualità di associato
vincola questi, ad ogni effetto, all'accettazione ed al rispetto del presente
Statuto e di tutti i regolamenti, norme ed accordi, anche di carattere
sindacale, che in base allo Statuto possano essere emanati o concordati
dall'Associazione stessa. L’associato, per il
fatto della sua adesione all'Associazione, è automaticamente iscritto alle
Organizzazioni centrali e periferiche aderenti alla Confederazione Generale del
Traffico e della Logistica e contrae l'obbligo di versare i contributi, nei
modi e nella misura di cui all’art. 10 del presente Statuto, per la sede e le
eventuali filiali e/o succursali o dipendenze dislocate nel territorio
nazionale. In conseguenza
dell'avvenuta iscrizione l’associato resta impegnato, ad ogni effetto di legge
e statutario, per la durata di un anno. L’iscrizione
s'intenderà rinnovata di anno in anno con gli effetti tutti di cui al presente
articolo, se l’associato, nella persona del suo legale rappresentante, non
abbia inviato le dimissioni, per lettera raccomandata A.R. o tramite posta
elettronica certificata (PEC) almeno un mese prima della scadenza del suo
impegno. La qualità di associato
inoltre si perde:
a. Per
la cessazione - per qualsiasi causale - dell'attività in Piemonte e nella
Regione Autonoma della Valle d'Aosta da parte dell’associato con decorrenza
dalla data di cancellazione dal Registro Ditte della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura e/o dai Registri IVA;
b. Per
l’espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per i motivi di cui all’art. 8.
L’associato che
incorre in infrazioni gravi, le quali portino pregiudizio al regolare
funzionamento ed al buon nome dell'Associazione, oppure che esplichi comunque
azione contraria agli scopi ed all'attività dell'Associazione, potrà essere
espulso per decisione del Consiglio Direttivo. In tal caso perderà,
dalla data della sua espulsione, ogni diritto di associato. L’associato espulso
dall'Associazione resterà egualmente impegnato al pagamento delle quote sino al
giorno dell’espulsione.
Art. 8 – Sanzioni disciplinari
Il Presidente
dell'Associazione, quando venga in qualsiasi modo a conoscenza di qualunque
infrazione agli obblighi associativi, convocherà la parte nel più breve tempo
possibile per l'eventuale giustificazione ed il Consiglio Direttivo per
l’applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari. Ove il rappresentante
dell’associato, che ha commesso un'infrazione, faccia parte del Consiglio
Direttivo, non potrà partecipare alla discussione che riguarda la propria
impresa. Le sanzioni
disciplinari, che possono essere prese a carico degli associati, sono:
a.
Il
richiamo;
b.
La
sospensione temporanea;
c.
L’espulsione
dall'Associazione.
Il Presidente
dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, può applicare il richiamo e
la sospensione temporanea. Il Consiglio
Direttivo può deliberare l'espulsione del socio dall'Associazione per:
1.
morosità;
2.
indegnità;
3.
comportamento
incompatibile con le decisioni degli Organi dell’Associazione.
Contro le
deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso
all'Assemblea Generale dei Soci entro il termine perentorio di novanta giorni. Su tale ricorso
l'Assemblea dovrà pronunciarsi in occasione della sua prima riunione. Le deliberazioni del
Presidente e del Consiglio Direttivo, in ordine all'applicazione delle sanzioni
disciplinari, saranno comunicate dal Presidente all’associato con lettera
raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata (PEC). Il Presidente potrà
altresì darne comunicazione, quando esecutive, agli altri associati.
Art. 9 – Controversie
Gli associati o
l'associato che ritenessero sottoporre le loro controversie al giudizio del
Consiglio Direttivo devono farne richiesta al Presidente dell'Associazione, con
lettera raccomandata A.R. o tramite
posta elettronica certificata (PEC), nella quale devono essere
dettagliatamente esposti i termini della controversia. Il Presidente
provvede all'istruzione della pratica direttamente o a mezzo del Segretario
dell'Associazione, dando notizia del ricorso alla controparte con lettera
raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata (PEC). La controparte, ove
accetti la procedura, dovrà inviare le sue controdeduzioni per iscritto, con
lettera raccomandata A.R. o tramite
posta elettronica certificata (PEC), entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione del ricorso. Il Presidente
dell'Associazione ha anche la facoltà di sentire le parti prima di interessare
il Consiglio Direttivo. Il Consiglio
Direttivo esamina e decide sulla controversia sentita la relazione di
istruttoria fatta dal Presidente e sentite le parti interessate tenute a
comparire personalmente, senza l’assistenza da parte di legali o di terzi.
Art. 10 – Contributi
Ogni associato ed
ogni Associazione provinciale aderente all’A.P.S.A.C.I. è tenuto a
corrispondere all'Associazione, entro il termine massimo del 28 febbraio
dell'anno successivo a quello di competenza, i contributi ordinari nella misura
approvata e secondo le modalità ed i criteri deliberati dal Consiglio Direttivo,
tenuto conto della convenzione annualmente sottoscritta con tutte le componenti
confederali. Il Consiglio
Direttivo potrà inoltre stabilire la misura della quota di iscrizione per
diritti di segreteria. Eventuali contributi straordinari per esigenze speciali
e le relative modalità di esazione sono proposte dal Consiglio Direttivo e
devono essere approvate dall’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci. I contributi versati
non fanno nascere in capo agli associati diritti su quote di partecipazione
sociale trasferibili, liquidabili o rivalutabili.
ORGANIZZAZIONE
DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 11 – Organi dell’A.P.S.A.C.I.
Sono organi
dell'Associazione:
1.
L'Assemblea
Generale;
2.
Il
Consiglio Direttivo;
3.
Il
Presidente;
4.
Il
Comitato di Presidenza;
5.
Il
Collegio dei Revisori dei conti.
Le cariche di cui ai
punti 2,3,4 non possono essere assunte che da persone appartenenti a categorie
rappresentate dall’Associazione. I Revisori dei conti
possono essere scelti anche al di fuori delle aziende appartenenti alle
categorie rappresentate. La determinazione di
eventuali emolumenti è di competenza del Consiglio Direttivo. Saranno rimborsate le
spese fatte in esecuzione di incarichi e mandati speciali.
Art. 12 – Assemblea Generale Ordinaria
L’Assemblea è
costituita dai rappresentanti delle singole imprese e dai rappresentanti delle
Associazioni Provinciali, in regola con il pagamento dei contributi
associativi, relativi all’esercizio precedente, che hanno diritto ciascuno ad 1
voto. Per ogni 1.500
(millecinquecento) Euro di contributi ordinari corrisposti all’Associazione
l’impresa e l’Associazione provinciale hanno diritto ad 1 voto supplementare, con il
massimo di 6 voti aggiuntivi. Sono ammesse deleghe
fra imprese nel limite di 5.
Art. 13 – Convocazione e costituzione dell’Assemblea
Generale Ordinaria
L’Assemblea si
riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 Giugno per l’approvazione del
rendiconto economico e finanziario nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario
il Presidente o ne faccia espressa richiesta almeno 1/5 dei voti spettanti alle
imprese aderenti o almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo. L’Assemblea è
convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso spedito alle imprese
aderenti ed alle Associazioni Provinciali, con telefax o tramite posta
elettronica certificata (PEC) almeno 8 giorni prima della data di convocazione. Nell’avviso di
convocazione devono essere indicati il luogo, la data, l’ora e l’ordine del
giorno della riunione. In casi di urgenza
l’Assemblea può essere convocata mediante telegramma, telefax o tramite posta
elettronica certificata (PEC) con almeno 3 giorni di preavviso.
Art. 14 – Presidente e Segretario dell’Assemblea Generale
Ordinaria
Ogni Assemblea è
presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero in caso di assenza o di
impedimento dal Vice Presidente più anziano, ovvero dalla persona nominata
dalla stessa Assemblea. Il Presidente chiama
il Segretario dell’Associazione, o uno dei partecipanti aventi diritto di voto,
a fungere da Segretario dell’Assemblea ed invita l’Assemblea stessa, quando si
debba procedere alla nomina di cariche sociali, a designare due scrutatori. Le deliberazioni
dell’Assemblea vengono stese in un verbale sottoscritto dal Presidente o dal
Segretario.
Art. 15 – Deliberazioni dell’Assemblea Generale
Ordinaria
Salvo quanto disposto
dall’art. 25 l’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando
sia presente la maggioranza dei voti spettanti agli associati. Tuttavia, trascorsa
un’ora, l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei voti presenti. Le deliberazioni sono
prese a maggioranza dei voti presenti. Le votazioni si svolgono con voto palese
salvo che l’Assemblea non stabilisca, a maggioranza, modalità diverse. Le deliberazioni relative
a persone sono votate a scrutinio segreto, a meno che l’Assemblea non decida
all’unanimità di procedere diversamente.
Art. 16 – Compiti dell’Assemblea Generale Ordinaria
Spetta all’Assemblea:
a) La
determinazione delle direttive di massima cui l’Associazione deve uniformarsi
nelle sue molteplici attività;
b)
L’approvazione
annuale di un rendiconto economico e finanziario;
c)
L’elezione
di 16 membri del Consiglio Direttivo;
d)
L’elezione
dei Revisori dei Conti;
e) Deliberare
le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell’Associazione secondo le
modalità previste dall’art. 25;
f)
Quant’altro
precisato nel presente Statuto.
Art. 17 – Consiglio Direttivo
Fanno parte del
Consiglio Direttivo:
a)
Il
Presidente dell’Associazione;
b)
Il
Past President;
c)
I
Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale Ordinaria;
d)
I
Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo, sino ad un massimo di 8 unità;
e)
I
Presidenti delle Associazioni Provinciali;
f)
Il
Coordinatore Regionale del Gruppo Giovani Spedizionieri (Fedespedi).
Art. 18 – Costituzione e convocazione del Consiglio
Direttivo
I Consiglieri durano
in carica 3 anni con possibilità di rielezione. Il Consiglio
Direttivo si riunisce ordinariamente almeno 2 volte all’anno e ogni qualvolta
lo ritenga opportuno il Presidente, o almeno un terzo dei membri del Consiglio
stesso. Il Consiglio
Direttivo è convocato dal Presidente con telefax o tramite posta elettronica
certificata (PEC) inviati almeno 10
giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza
può essere convocata per telefax o tramite posta elettronica certificata
(PEC) con almeno 3 giorni di anticipo. Intervengono alle
riunioni del Consiglio Direttivo i Revisori dei Conti, senza diritto di voto. Alle riunioni del
Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare il Segretario
dell’Associazione o terzi in veste di esperti. I Consiglieri che per
tre volte consecutive non partecipano alle riunioni del Consiglio senza
giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dall’incarico. Se eletti
dall’Assemblea vengono cooptati in loro vece il primo o i primi candidati non
eletti; se nominati dal Consiglio Direttivo, lo stesso provvederà alla
sostituzione.
Art. 19 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono
presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in caso di una sua assenza, da
un Vice Presidente designato. In mancanza di designazione, il Consiglio è
presieduto dal Vice Presidente più anziano di età. Le riunioni sono valide con la presenza di
almeno 9 membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono
prese a maggioranza dei presenti e sono fatte constare da verbale sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario di riunione. A fungere da Segretario può essere
chiamato il Segretario dell’Associazione o un Consigliere designato dal Consiglio. In caso di parità delle votazioni, prevale il
voto di chi presiede.
Art. 20 – Compiti del
Consiglio Direttivo
Spetta
al Consiglio Direttivo:
a)
eleggere
il Presidente dell’Associazione;
b)
nominare
fino ad un massimo di 8 Consiglieri di cui all’art. 17;
c) specificare
le direttive di massima dell’attività associativa secondo gli indirizzi
stabiliti dall’Assemblea;
d)
deliberare
su progetti di bilancio da presentare all’Assemblea;
e)
approvare
il bilancio preventivo dell’esercizio successivo;
f)
nominare
le commissioni di lavoro e i suoi componenti per l’esame e lo studio dei
problemi propri di determinate attività specialistiche delle aziende associate;
g)
istituire
uffici distaccati e delegazioni dell’Associazione stabilendone i compiti;
h)
proporre
al Presidente la nomina o la revoca del Segretario dell’Associazione;
i)
determinare
eventuali emolumenti e/o rimborsi spese come previsto dall’art. 11;
j)
deliberare
l’adesione dell’Associazione agli organismi di carattere internazionale e/o
nazionali ai sensi dell’art. 3 designando le persone a ciò delegate;
k)
determinare
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8;
l)
quant’altro
precisato nel presente Statuto.
Art. 21 – Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal
Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti presenti. Dura in carica 3 anni, può essere rieletto ma
non può durare in carica per più di 6 anni consecutivi. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la
rappresentanza legale dell’Associazione, con la facoltà di nominare avvocati e
procuratori in caso di lite. Nomina sino a quattro Vice Presidenti
prescelti fra le aziende associate. Provvede all’esecuzione delle delibere
dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e al coordinamento
dell’attività dell’Associazione. Predispone il rendiconto economico finanziario
nonché il bilancio preventivo. Dispone sui provvedimenti di assunzione e di
licenziamento del personale. Nello svolgimento delle sue funzioni, il
Presidente si mantiene in contatto con i Vice Presidenti, ai fini di una
costante collaborazione collegiale. Il Presidente può delegare ai Vice
Presidenti, collegialmente o singolarmente, parte dei poteri previsti dal
presente articolo. In caso di assenza o di impedimento il
Presidente è sostituito da un Vice Presidente delegato o, in mancanza di
delega, da quello più anziano di età. Il Presidente, non più tardi di 90 giorni
dopo la sua elezione, deve compiere le designazioni statutarie.
Art. 22
– Comitato di Presidenza
Il Presidente, il Past President ed i Vice
Presidenti compongono il Comitato di Presidenza, organo consultivo che si riunisce
ogni qualvolta sia necessario, su convocazione del Presidente.
Art. 23
– Vice Presidenti
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente
nello svolgimento della sua attività ed esercitano le attribuzioni loro delegate. Scadono con il Presidente in carica all’atto
delle rispettive nomine e possono essere riconfermati. In caso di cessazione del Presidente per
motivo diverso dalla sua scadenza, restano in carica fino alla nomina del nuovo
Presidente.
Art. 24
– Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto
da 3 Membri effettivi e da 2 supplenti nominati, anche tra persone estranee
all’Associazione, dall’Assemblea Generale Ordinaria, che ne designa il
Presidente. Durano in carica 3 anni con possibilità di rielezione. Il Collegio si riunisce almeno una volta
all’anno su invito del proprio Presidente ed in via straordinaria ogni
qualvolta il Presidente dell’Associazione lo richieda. Il Collegio vigila sull’andamento della
gestione economico-finanziaria dell’Associazione curando che, per qualsiasi
atto amministrativo, vengano seguite le norme di legge, di sana amministrazione
e che siano osservate le disposizioni degli organi dell’Associazione. In particolare cura la verifica, anche sotto
il profilo statutario, delle operazioni nei libri contabili e procede all’esame
del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo, presentando
la relazione annuale al Consiglio Direttivo per la successiva trasmissione
all’Assemblea Generale. In ogni riunione il Collegio redige verbale,
relazionando, se del caso, i Membri del Consiglio. I Revisori dei Conti partecipano alle
riunioni dell’Assemblea Generale Ordinaria / Straordinaria ed a quelle del
Consiglio Direttivo.
Art. 25
– Assemblea Generale Straordinaria
L’Assemblea Generale Straordinaria
dell’Associazione:
1. Approva
le eventuali modifiche da apportarsi allo Statuto sociale dell’Associazione;
2. Delibera
la proroga della durata dell'Associazione, qualora sia stata fissata la
scadenza;
3. Decide
sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione anche prima
della sua scadenza.
L'Assemblea Generale
Straordinaria s'intende validamente costituita in prima convocazione quando
siano presenti o rappresentati per delega due terzi dei voti spettanti agli
aderenti. Trascorse ventiquattro ore da quella della prima convocazione,
l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei voti presenti. Le deliberazioni, sia
in prima, che in seconda convocazione, sono valide col voto favorevole di
almeno due terzi dei voti presenti. In caso di messa in
liquidazione, la stessa Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di uno o
più liquidatori. L’Assemblea Generale
Straordinaria è convocata con le stesse modalità dell’Assemblea Ordinaria di
cui all’art. 13.
Art. 26
– Commissioni di lavoro
Le Commissioni di lavoro previste all’art. 20
– punto f, sono composte da un minimo di 2 ad un massimo di 9 Componenti,
scelti tra esperti del settore che abbiano dichiarato la loro disponibilità a
partecipare ai lavori delle Commissioni stesse. I Coordinatori delle Commissioni sono
nominati dal Consiglio Direttivo ed hanno il compito di convocare le riunioni,
di indirizzare i lavori e di tenere i contatti con il Presidente dell’Associazione
e con il Consiglio Direttivo.
Art. 27
– Compiti delle Commissioni di lavoro
Le Commissioni di lavoro hanno i seguenti
compiti:
- esaminare
i problemi propri del settore di attività;
- predisporre
strumenti informativi per lo sviluppo delle aziende che svolgono quella
determinata attività specialistica;
- fornire
al Presidente dell’Associazione e al Consiglio Direttivo gli elementi
utili per la relativa informazione agli Associati.
I Segretari delle Commissioni vengono
nominati dai Coordinatori e redigono i verbali delle riunioni, che dovranno
essere firmati dai Coordinatori delle Commissioni stesse e dai verbalizzanti e
conservati presso la segreteria dell’Associazione.
Art. 28
– Decadenza delle Commissioni di lavoro
Le Commissioni di lavoro decadono alla
scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che le ha nominate. I Componenti di ciascuna Commissione, sono
tenuti a partecipare alle riunioni della Commissione stessa. Qualora senza
giustificato motivo non partecipano a più di 3 riunioni consecutive, possono
essere dichiarati decaduti dal loro incarico. Il Coordinatore di Commissione rappresenta la
stessa nell’ambito dell’Associazione. Può rappresentarla anche nei rapporti
esterni, quando ne abbia ottenuto delega dal Presidente dell’Associazione.
PATRIMONIO
– BILANCIO
Art. 29 – Patrimonio
Il
patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)
dai
contributi versati dagli Associati e da quelli versati dalle Associazioni
Provinciali aderenti;
b)
dalle
eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c)
da
ogni altro eventuale provento.
Art. 30 –
Destinazione dei fondi
I fondi sono destinati alla copertura delle
spese per la gestione ordinaria di cui al bilancio consuntivo approvato
dall’Assemblea Generale Ordinaria. Gli atti della gestione ordinaria, economica
e finanziaria sono deliberati dal Consiglio Direttivo. Gli atti della gestione straordinaria e le
destinazioni di eventuali fondi di riserva, costituiti con i proventi di cui
all’articolo precedente, sono deliberati dall’Assemblea Generale. Non potranno essere distribuiti, neanche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali. Alla fine dell’Associazione e avvenuta la sua
liquidazione, il patrimonio residuo dell’Associazione andrà in ogni caso
devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996 n. 662, secondo quanto disposto dall’art. 111, comma 4
quinquies, lettera b), del T.U.I.R., approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917
e successive modifiche.
Art. 31
– Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario dell’Associazione si
chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio deve essere
compilato, sulla base dello schema predisposto dal Presidente, il rendiconto
economico finanziario, unitamente alla relazione annuale dei Revisori dei
conti. Il progetto di rendiconto economico
finanziario deliberato dal Consiglio Direttivo, dovrà essere sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea Generale Ordinaria entro il 30 giugno di ogni
anno.
Art. 32
– Rinvio a norme di legge
Per quanto non è contemplato dal presente
Statuto vigono le norme di legge.
CODICE
ETICO
Art. 33
– Codice Etico
La qualità di socio
comporta l’obbligo di accettare e rispettare le disposizioni seguenti. Ai
sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge 11.11.2011, n.180, le imprese
associate e i loro rappresentanti riconoscono tra i valori fondanti
dell’A.P.S.A.C.I. il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o
mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge,
al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro
collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Le
imprese associate e i loro rappresentanti respingono e contrastano ogni forma
di estorsione, usura o altre tipologie di reato poste in essere da
organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell’ordine e le
istituzioni denunciando, anche con l’assistenza dell’A.P.S.A.C.I., ogni
episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi. Le
imprese associate il cui comportamento non risultasse coerente con gli impegni
di contrasto all’attività delle organizzazioni criminali e di collaborazione
con le istituzioni, secondo quanto previsto ai commi precedenti, devono essere
richiamate per iscritto dai competenti organi dell’associazione. All’impresa
che, dopo il richiamo scritto, non ravvede il proprio comportamento in
ottemperanza agli obblighi scaturenti dal presente Codice Etico, viene
irrogata la sanzione della sospensione da sei mesi ad un anno del rapporto
associativo. Al termine del periodo di sospensione, qualora l’impresa non abbia
ancora uniformato la propria condotta agli obblighi del Codice Etico, gli
organi competenti deliberano l’espulsione dall’associazione.
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