E' costituita l'Associazione Piemontese Spedizionieri Autotrasportatori e Corrieri, denominata A.P.S.A.C.I., tra le imprese che svolgono la loro attività in Piemonte e Valle d'Aosta, nel settore dei trasporti, delle spedizioni, del deposito e della logistica, operatori di trasporti multimodali (MTO), nonché coloro che operano in settori connessi e ausiliari ai precedenti.
L'Associazione ha carattere apolitico e durata illimitata.
Art. 2 Sede
L'A.P.S.A.C.I. ha sede in Torino o Provincia di Torino e può istituire uffici staccati o delegazioni anche altrove.
Art. 3 Scopi
L'A.P.S.A.C.I. non ha ad oggetto, neppure in parte, l'esercizio di attività commerciale e non ha scopo di lucro.
Essa si propone la tutela degli interessi comuni di carattere sindacale, economico, tecnico, legislativo, fiscale, degli associati.
In particolare le sono attribuiti i seguenti compiti:
tutelare e rappresentare di fronte ad Autorità, Enti pubblici sindacali e privati, gli associati e le categorie nelle quali questi vengono raggruppati, limitatamente ai fini di interesse generale e comune;
svolgere ogni attività necessaria e idonea a migliorare le conoscenze delle imprese associate, relativamente alle problematiche di interesse comune del settore;
promuovere ed attuare la collaborazione fra gli associati e fra le categorie degli stessi;
promuovere la formazione di accordi relativi a rapporti di ogni specie, che comunque interessano gli associati e le loro categorie, all'uopo provvedendo anche alla stipulazione di contratti e di regolamenti, ecc.;
dare impulso di rinnovamento del patrimonio nazionale dei mezzi di trasporto, anche con intervento presso le fabbriche costruttrici;
svolgere, se richieste, funzioni conciliative nelle controversie fra associati o fra questi ed i loro dipendenti;
nominare rappresentanti di categorie presso tutti quegli uffici, Enti pubblici e statali, regionali, provinciali, comunali e parastatali, nei quali, tali rappresentanze fossero richieste;
svolgere ogni attività e compiere ogni operazione anche di carattere patrimoniale e finanziaria, comunque necessaria al conseguimento degli scopi dell'Associazione;
promuovere ed attuare la formazione, anche a livello interregionale o nazionale ed internazionale degli imprenditori e del personale dipendente dalle imprese associate.
ASSOCIATI E LORO OBBLIGHI E DIRITTI
Art. 4 Associati
Possono richiedere l'iscrizione all'A.P.S.A.C.I. tutte le imprese che esercitano l'attività di cui all'art. 1 del presente Statuto.
Possono inoltre far parte dell'A.P.S.A.C.I. le Associazioni a carattere provinciale o di categoria, regolarmente costituite e operanti nei settori di cui all'art. 1. Nello statuto di queste associazioni deve comparire che esse aderiscono all'A.P.S.A.C.I. L'accettazione di queste associazioni e l'ammontare dei relativi contributi vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 Domanda di ammissione
Per far parte dell'A.P.S.A.C.I., si deve presentare domanda di ammissione su apposito modulo dell'Associazione, sottoscritto dal legale rappresentante. Il richiedente è tenuto ad indicare sul modulo i seguenti elementi:
- ragione sociale o ditta, sede, codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- numero di iscrizione nell'Elenco Autorizzato Spedizionieri (se tenuti a norma di legge);
- numero di iscrizione Albo Autotrasportatori (se tenuti a norma di legge);
- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo Artigiani;
Inoltre:
- dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle norme statutarie dell'Associazione;
- altre notizie richieste dalla domanda di ammissione.
L'ammissione a socio deve essere sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo dell'A.P.S.A.C.I. nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda.
Art. 6 Diritti
Le imprese associate ed in regola con il pagamento dei contributi associativi possono esercitare i diritti previsti dal presente Statuto.
Gli associati hanno diritto ad avvalersi di tutti i servizi dell'Associazione nonché di quelli che discendono dalla sua appartenenza al sistema confederale e di investire la stessa tramite l'Associazione, dei problemi rientranti a vario titolo tra quelli di categoria.
Art. 7 Obblighi
La qualità di socio vincola questi, ad ogni effetto, all'accettazione ed al rispetto del presente Statuto e di tutti i regolamenti, norme ed accordi, anche di carattere sindacale, che in base allo Statuto possano essere emanate o concordate dall'Associazione stessa.
Il socio, per il fatto della sua adesione all'Associazione, è automaticamente associato alle Organizzazioni centrali e periferiche aderenti alla Confederazione Generale del Traffico e della Logistica e contrae l'obbligo di versare i contributi, nei modi e nella misura di cui all'art. 10 del presente Statuto, per la sede e le eventuali filiali e/o succursali o dipendenze dislocate nel territorio nazionale.
In conseguenza dell'avvenuta iscrizione il socio resta impegnato, ad ogni effetto di legge e statutario, per la durata di un anno.
L'iscrizione a socio s'intenderà rinnovata di anno in anno con gli effetti tutti di cui al presente articolo, se il socio, nella persona del suo legale rappresentante, non abbia inviato le dimissioni, per lettera raccomandata A.R. almeno un mese prima della scadenza del suo impegno.
La qualità di socio inoltre si perde:
Per la cessazione - per qualsiasi causale - dell'attività in Piemonte e nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta da parte del socio: con decorrenza dalla data di cancellazione dal Registro Ditte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e/o dai Registri IVA;
Per l'espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per i motivi di cui all'art. 8.
L'associato che incorre in infrazioni gravi, le quali portino pregiudizio al regolare funzionamento ed al buon nome dell'Associazione, oppure che esplichi comunque azione contraria agli scopi ed all'attività dell'Associazione, potrà essere espulso per decisione del Consiglio Direttivo.
In tal caso perderà, dalla data della sua espulsione, ogni diritto di associato.
L'associato espulso dall'Associazione resterà egualmente impegnato al pagamento delle quote sino al giorno dell'espulsione.
Art. 8 Sanzioni disciplinari
Il Presidente dell'Associazione, quando venga in qualsiasi modo a conoscenza di qualunque infrazione agli obblighi associativi, convocherà la parte nel più breve tempo possibile per l'eventuale giustificazione ed il Consiglio Direttivo per l'applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari.
Ove il rappresentante del socio, che ha commesso un'infrazione, faccia parte del Consiglio Direttivo, non potrà partecipare alla discussione che riguarda la propria impresa.
Le sanzioni disciplinari, che possono essere prese a carico degli associati, sono:
Il richiamo;
La sospensione temporanea;
L'espulsione dall'Associazione.
Il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo, può applicare il richiamo e la sospensione temporanea.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l'espulsione del socio dall'Associazione per:
morosità;
indegnità;
comportamento incompatibile con le decisioni degli Organi dell'Associazione.
Contro le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea Generale dei Soci entro il termine perentorio di novanta giorni.
Su tale ricorso l'Assemblea dovrà pronunciarsi in occasione della sua prima riunione.
Le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, in ordine all'applicazione delle sanzioni disciplinari, saranno comunicate dal Presidente al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Presidente potrà altresì darne comunicazione, quando esecutive, agli altri associati.
Art. 9 Controversie
Gli associati o l'associato che ritenessero sottoporre le loro controversie al giudizio del Consiglio Direttivo devono farne richiesta al Presidente dell'Associazione, con lettera raccomandata, nella quale devono essere dettagliatamente esposti i termini della controversia.
Il Presidente provvede all'istruzione della pratica direttamente o a mezzo del Segretario dell'Associazione, dando notizia del ricorso alla controparte con lettera raccomandata.
La controparte, ove accetti la procedura, dovrà inviare le sue controdeduzioni per iscritto, con lettera raccomandata, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del ricorso.
Il Presidente dell'Associazione ha anche la facoltà di sentire le parti prima di interessare il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo esamina e decide sulla controversia sentita la relazione di istruttoria fatta dal Presidente e sentite le parti interessate tenute a comparire personalmente, senza l'assistenza da parte di legali o di terzi.
Art. 10 Contributi
Ogni associato ed ogni Associazione provinciale aderente all'A.P.S.A.C.I. è tenuto a corrispondere all'Associazione, entro il termine massimo del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, i contributi ordinari nella misura approvata e secondo le modalità ed i criteri deliberati dal Consiglio Direttivo, tenuto conto della convenzione annualmente sottoscritta con tutte le componenti confederali.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre stabilire la misura della quota di iscrizione per diritti di segreteria. Eventuali contributi straordinari per esigenze speciali e le relative modalità di esazione sono proposte dal Consiglio Direttivo e devono essere approvate dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.
I contributi versati non fanno nascere in capo agli associati diritti su quote di partecipazione sociale trasferibili, liquidabili o rivalutabili.
ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 11 Organi dell'A.P.S.A.C.I.
Sono organi dell'Associazione:
L'Assemblea Generale;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Comitato di Presidenza;
I Revisori dei conti.
Le cariche di cui ai punti 2,3,4 non possono essere assunte che da persone appartenenti o che abbiano appartenuto a categorie rappresentate dall'Associazione.
I Revisori dei conti possono essere scelti anche al di fuori delle aziende appartenenti alle categorie rappresentate.
La determinazione di eventuali emolumenti è di competenza del Consiglio Direttivo.
Saranno rimborsate le spese fatte in esecuzione di incarichi e mandati speciali.
Art. 12 Assemblea
L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle singole imprese e dai rappresentanti delle Associazioni Provinciali, in regola con il pagamento dei contributi associativi, relativi all'esercizio precedente, che hanno diritto ciascuno ad 1 voto.
Per ogni 1.500 (millecinquecento) Euro di contributi ordinari corrisposti all'Associazione l'impresa e l'Associazione provinciale ha diritto ad 1 voto supplementare, con il massimo di 6 voti aggiuntivi.
Sono ammesse deleghe fra imprese nel limite di 5.
Art. 13 Convocazione e costituzione dell'Assemblea
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 Giugno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia espressa richiesta almeno 1/5 dei voti spettanti alle imprese aderenti o almeno 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso spedito alle imprese aderenti ed alle Associazioni Provinciali, con lettera ordinaria, telefax od e-mail, almeno 8 giorni prima della data di convocazione.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.
In casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante telegramma, telefax o e-mail con almeno 3 giorni di preavviso.
Art. 14 Presidente e Segretario dell'Assemblea
Ogni Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero in caso di assenza o di impedimento dal Vice Presidente più anziano ovvero dalla persona nominata dalla stessa Assemblea.
Il Presidente chiama il Segretario dell'Associazione o uno dei partecipanti aventi diritto di voto a fungere da Segretario dell'Assemblea ed invita l'Assemblea stessa, quando si debba procedere alla nomina di cariche sociali, a designare due scrutatori.
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono stese in un verbale sottoscritto dal Presidente o dal Segretario.
Art. 15 Deliberazioni dell'Assemblea
Salvo quanto disposto dall'art. 25 l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti spettanti agli associati.
Tuttavia, trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. Le votazioni si svolgono con voto palese salvo che l'Assemblea non stabilisca a maggioranza modalità diverse.
Le deliberazioni relative a persone sono votate a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea non decida all'unanimità di procedere diversamente.
Art. 16 Compiti dell'Assemblea
Spetta all'Assemblea:
La determinazione delle direttive di massima cui l'Associazione deve uniformarsi nelle sue molteplici attività;
L'approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario;
L'elezione di 16 membri del Consiglio Direttivo;
L'elezione dei Revisori dei Conti;
Deliberare le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità previste dall'art. 25;
Quant'altro precisato nel presente Statuto.
Art. 17 Consiglio Direttivo
Fanno parte del Consiglio Direttivo:
Il Presidente dell'Associazione;
Il precedente Presidente;
I Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale;
I Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo, sino ad un massimo di 8 unità;
I Presidenti delle Associazioni Provinciali;
Il Coordinatore Regionale di FEDERGIOVANI.
Art. 18 Costituzione e convocazione del Consiglio Direttivo
I Consiglieri durano in carica 3 anni con possibilità di rielezione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno 2 volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, o almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera ordinaria, telefax o e-mail inviati almeno 10 giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza può essere convocata per telefax o e-mail con almeno 3 giorni di anticipo.
Intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo i Revisori dei Conti, senza diritto di voto.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare il Segretario dell'Associazione o terzi in veste di esperti.
I Consiglieri che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni del Consiglio senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dall'incarico e se eletti dall'Assemblea vengono cooptati in loro vece il primo o i primi candidati non eletti e se nominati dal Consiglio eletto, lo stesso provvederà alla sostituzione.
Art. 19 Deliberazioni del Consiglio Direttivo
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di una sua assenza, da un Vice Presidente designato. In mancanza di designazione, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 9 membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti e sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di riunione. A fungere da Segretario può essere chiamato il Segretario dell'Associazione o un Consigliere designato dal Consiglio.
In caso di parità delle votazioni, prevale il voto di chi presiede.
Art. 20 Compiti del Consiglio Direttivo
Spetta al Consiglio Direttivo:
eleggere il Presidente dell'Associazione;
nominare fino ad un massimo di 8 Consiglieri di cui all'art. 17;
specificare le direttive di massima dell'attività associativa secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
deliberare su progetti di bilancio da presentare all'Assemblea;
approvare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
nominare le commissioni di lavoro e i suoi componenti per l'esame e lo studio dei problemi propri di determinate attività specialistiche delle aziende associate;
istituire uffici staccati e delegazioni dell'Associazione stabilendone i compiti;
proporre al Presidente la nomina o la revoca del Segretario dell'Associazione;
deliberare l'adesione dell'Associazione agli organismi di carattere internazionale e/o nazionali ai sensi dell'art. 3 designando le persone a ciò delegate;
quant'altro precisato nel presente Statuto;
determinare l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8.
Art. 21 Presidente
Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti presenti.
Dura in carica 3 anni, può essere rieletto ma non può durare in carica per più di 6 anni consecutivi.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione, con la facoltà di nominare avvocati e procuratori in caso di lite.
Nomina sino a quattro Vice Presidenti prescelti fra le aziende associate.
Provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e al coordinamento dell'attività dell'Associazione.
Predispone il rendiconto economico finanziario nonché il bilancio preventivo.
Dispone sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente si mantiene in contatto con i Vice Presidenti, ai fini di una costante collaborazione collegiale.
Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti, collegialmente o singolarmente, parte dei poteri previsti dal presente articolo.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da un Vice Presidente delegato o, in mancanza di delega, da quello più anziano di età.
Il Presidente, non più tardi di 90 giorni dopo la sua elezione, deve compiere le designazioni statutarie.
Art. 22 Comitato di Presidenza
Il Presidente, il Past President ed i Vice Presidenti compongono il Comitato di Presidenza, organo consultivo che si riunisce, ogni qualvolta sia necessario, su convocazione del Presidente.
Art. 23 Vice Presidenti
I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento della sua attività ed esercitano le attribuzioni loro delegate.
Scadono con il Presidente in carica all'atto delle rispettive nomine e possono essere riconfermati.
In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla sua scadenza, restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.
Art. 24 Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 Membri effettivi e da 2 supplenti nominati, anche tra persone estranee all'Associazione, dall'Assemblea Generale, che ne designa il Presidente. Durano in carica 3 anni con possibilità di rielezione.
Il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno su invito del proprio Presidente. In via straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo richieda.
Il Collegio vigila sull'andamento della gestione economico finanziaria dell'Associazione curando che per qualsiasi atto amministrativo vengano seguite le norme di legge, di sana amministrazione e che siano osservate le disposizioni degli organi dell'Associazione.
In particolare cura la verifica, anche sotto il profilo statutario, delle operazioni nei libri contabili e procede all'esame del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo, presentando la relazione annuale al Consiglio Direttivo per la successiva trasmissione all'Assemblea Generale.
In ogni riunione il Collegio redige verbale, relazionando, se del caso, i Membri del Consiglio.
I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea Generale ed a quelle del Consiglio Direttivo.
Art. 25 Assemblea Generale Straordinaria
L'Assemblea Generale Straordinaria dell'Associazione:
Approva le eventuali modifiche da apportarsi allo Statuto sociale dell'Associazione;
Delibera la proroga della durata dell'Associazione, qualora sia stata fissata la scadenza;
Decide sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione anche prima della sua scadenza.
L'Assemblea Generale Straordinaria s'intende validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega due terzi dei voti spettanti agli aderenti. Trascorse ventiquattro ore da quella della prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.
Le deliberazioni, sia in prima, che in seconda convocazione, sono valide col voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti.
In caso di messa in liquidazione, la stessa Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria.
Art. 26 Commissioni di lavoro
Le Commissioni di lavoro previste all'art. 20 punto f sono composte da un minimo di 2 ad un massimo di 9 Componenti, scelti tra esperti del settore che abbiano dichiarato la loro disponibilità a partecipare ai lavori delle Commissioni stesse.
I Coordinatori delle Commissioni sono nominati dal Consiglio Direttivo ed hanno il compito di convocare le riunioni, di indirizzare i lavori e di tenere i contatti con il Presidente dell'Associazione e con il Consiglio Direttivo.
Art. 27 Compiti delle Commissioni di lavoro
Le Commissioni di lavoro hanno i seguenti compiti:
esaminare i problemi propri del settore di attività, emanare direttive per un omogeneo comportamento delle imprese del settore;
predisporre strumenti operativi per lo sviluppo delle aziende che svolgono quella determinata attività specialistica;
fornire al Presidente dell'Associazione e al Consiglio Direttivo gli elementi utili per le deliberazioni di loro competenza.
Le deliberazioni delle Commissioni di lavoro sono rese esecutive dal Consiglio Direttivo; possono essere rese esecutive anche dal Presidente dell'Associazione, ma devono essere, successivamente, ratificate dal Consiglio Direttivo.
I Segretari delle Commissioni vengono nominati dai Presidenti delle Sezioni e redigono i verbali delle riunioni, che dovranno essere firmati dal Presidente delle Commissioni stesse e dal verbalizzante e conservati presso la segreteria dell'Associazione.
Art. 28 Decadenza delle Commissioni di lavoro
Le Commissioni di lavoro decadono alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che le ha nominate.
I Componenti di ciascuna Commissione, sono tenuti a partecipare alle riunioni della Commissione stessa. Qualora senza giustificato motivo non partecipano a più di 3 riunioni consecutive possono essere dichiarati decaduti dal loro incarico.
Il Coordinatore di Commissione rappresenta la stessa nell'ambito dell'Associazione. Può rappresentarla anche nei rapporti esterni quando ne abbia ottenuto delega dal Presidente dell'Associazione.
PATRIMONIO BILANCIO
Art. 29 Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
dai contributi versati dagli Associati e da quelli versati dalle Associazioni Provinciali aderenti;
dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
da ogni altro eventuale provento.
Art-. 30 Destinazione dei fondi
I fondi sono destinati alla copertura delle spese per la gestione ordinaria di cui al bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea Generale.
Gli atti della gestione ordinaria, economica e finanziaria sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
Gli atti della gestione straordinaria e le destinazioni di eventuali fondi di riserva costituiti con i proventi di cui all'articolo precedente sono deliberati dall'Assemblea Generale.
Non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.
Alla fine dell'Associazione e avvenuta la sua liquidazione, il patrimonio residuo dell'Associazione andrà in ogni caso devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, secondo quanto disposto dall'art. 111, comma 4 quinquies, lettera b), del T.U.I.R., approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche.
Art. 31 Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio deve essere compilato, sulla base dello schema predisposto dal Presidente, il rendiconto economico finanziario unitamente alla relazione annuale dei Revisori dei conti.
Il progetto di rendiconto economico finanziario deliberato dal Consiglio Direttivo, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 32 Rinvio a norme di legge
Per quanto non è contemplato dal presente Statuto vigono le norme di legge.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Si dà atto che il Presidente in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, terminerà il mandato in corso e potrà essere rieletto per un solo altro mandato triennale.
Si precisa che APSACI Biella e APSACI Domodossola fanno parte, in quanto già attualmente Associate, della nostra Associazione. Le stesse dovranno adeguare il proprio Statuto entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.